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Art. 4 ASUP Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP)

ASUP
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Art. 4 ASUP

1 I contributi sono versati per i cicli di studio che permettono di ottenere un diploma di una scuola universitaria professionale cantonale o intercantonale e che sono riconosciuti, sia in virtù della legge federale sulle scuole universitarie professionali, sia in virtù dell’accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali. Quando i cicli di studio sono scaglionati (studi di bachelor seguiti da studi di master), entrambi hanno diritto a contributi.

2 Per i cicli di studio riconosciuti che sono gestiti da enti privati, ma il cui finanziamento è parallelamente assicurato da uno o più cantoni, sono versati contributi nella misura in cui la Commissione ASUP decida in tal senso e il cantone o i cantoni che partecipano al loro finanziamento forniscano per i propri studenti e le proprie studentesse contributi almeno equivalenti a quelli previsti dal presente accordo.

3 Su domanda del cantone sede, la Commissione ASUP può stabilire il versamento di contributi a favore di altri cicli di studio riconosciuti. In questo caso, solo i cantoni che si sono espressamente dichiarati pronti a versare i contributi saranno tenuti a farlo.

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