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422.210 CONSUHSKVCCUS CH-TI

Art. 9 ConSU Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU)

ConSU
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Art. 9 ConSU

1 La Confederazione informa tempestivamente e dettagliatamente il Consiglio delle scuole universitarie e la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie sui progetti che possono portare alla conclusione di acco rdi internazionali secondo l’artico lo 66 LPSU.

2 Prima di avviare negoziati, la Confederazione sente il Consiglio delle scuole universitarie e la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie. Questa indagine conoscitiva completa la procedura di consultazione prevista per gli accordi internazionali.

3 Per la preparazione dei mandati di negoziazione e, di norma, anche per i negoziati, la Confederazione si avvale di rappresentanti del Consiglio delle scuole universitarie e della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie.

Valid ità ed entrata in vigore

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