Art. 8 ConSU Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU)
Art. 8 ConSU
1 La Confederazione e i Cantoni, secon do le modalità previste dal Con cordato sulle scuole universitarie, partecipano per metà ciascuno ai costi
a. della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie, purché generati dallo svolgimento de i compiti stabiliti nella LPSU;
b. del Consiglio svizzero di accreditamento e dell’A genzia svizzera di accreditamen to, purché generati dallo svolgimento dei compiti stabiliti nella LPSU e non coperti da emolumenti ai sensi del l’articolo 35 capoverso 1 LPSU.
2 L’Assemblea plenaria stabilisce i dettagli, in particolare i costi computabili.
3 Il Controllo federale delle finanze sottopone i conti degli organi comuni e dell’Agenzia svizzera di accreditamento a una revisione limitata. Nell’ambito delle sue revisioni, verifica l’assunzione dei costi da parte della Confederazione e dei Cantoni.