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422.210 CONSUHSKVCCUS CH-TI

Art. 7 ConSU Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU)

ConSU
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Art. 7 ConSU

1 L’Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità (Agenzia svizzera di accreditamento) svolge i compiti previsti conformemente agli articoli 21 capoverso 8 , 32, 33 e 35 capoverso 1 LPSU.

2 Nei limiti delle proprie risorse, può eseguire anche manda ti di terzi nel settore dell’ac creditamento e della garanzia della qualità.

Assunzione dei costi della Conferenza svizzera

dei rettori delle scuole universitarie, de l

Consiglio svizzero di accredi tamen to e

dell’Agenzia svizzer a di ac creditamento;

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