422.210
CONSUHSKVCCUS
CH-TI
Art. 7 ConSU Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU)
ConSU
Art. 7 ConSU
1 L’Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità (Agenzia svizzera di accreditamento) svolge i compiti previsti conformemente agli articoli 21 capoverso 8 , 32, 33 e 35 capoverso 1 LPSU.
2 Nei limiti delle proprie risorse, può eseguire anche manda ti di terzi nel settore dell’ac creditamento e della garanzia della qualità.
Assunzione dei costi della Conferenza svizzera
dei rettori delle scuole universitarie, de l
Consiglio svizzero di accredi tamen to e
dell’Agenzia svizzer a di ac creditamento;