Art. 6 ConSU Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU)
Art. 6 ConSU
1 La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie partecipa alla preparazione degli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.
2 Ha il diritto di presentare proposte alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie.
3 Si adopera affinché le decisioni siano attuate nelle scuole universitarie.
4 Sente le organizzazioni nazionali dei membri delle scuole universitarie, in particolare degli studenti, e le invita a prendere parte a commissioni e gruppi di lavoro.
5 Per le questioni d’interesse comune, invita alle sedute, i presidenti dei segue nti organi con voto consultivo
a. il Consiglio nazionale della ricerca;
b. la Commissione per la tecnologia e l’innovazione;
c. il Consiglio svizzero della scienza e dell’innovazione.
6 Gestisce un servizio di informazione per il riconoscimento dell’equivalenza degli attestati di studio svizzeri ed esteri; è fatta salva la competenza dell’ufficio federale preposto al sett ore delle scuole universitarie.
Compiti e competenze del l’Agenzia svizzera