Legislator Giurisprudenza & Legislazione
422.210 CONSUHSKVCCUS CH-TI

Art. 6 ConSU Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU)

ConSU
Apri la fonte ufficiale Atto completo (12 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 6 ConSU

1 La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie partecipa alla preparazione degli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

2 Ha il diritto di presentare proposte alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

3 Si adopera affinché le decisioni siano attuate nelle scuole universitarie.

4 Sente le organizzazioni nazionali dei membri delle scuole universitarie, in particolare degli studenti, e le invita a prendere parte a commissioni e gruppi di lavoro.

5 Per le questioni d’interesse comune, invita alle sedute, i presidenti dei segue nti organi con voto consultivo

a. il Consiglio nazionale della ricerca;

b. la Commissione per la tecnologia e l’innovazione;

c. il Consiglio svizzero della scienza e dell’innovazione.

6 Gestisce un servizio di informazione per il riconoscimento dell’equivalenza degli attestati di studio svizzeri ed esteri; è fatta salva la competenza dell’ufficio federale preposto al sett ore delle scuole universitarie.

Compiti e competenze del l’Agenzia svizzera

← Art. 5 ConSU Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU) Art. 7 ConSU →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →