Art. 5 ConSU Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU)
Art. 5 ConSU
Le procedure decisionali dell’Assemblea plenaria e del Consiglio delle scuole universitarie per le elezioni, le decisioni procedurali e i pareri sono stabilite come segue in applicazione degli articoli 16 capoverso 3 e 17 capoverso 3 LPSU
a. per le elezioni, le decisioni procedurali e i pareri dell’Assem blea plenaria è suffi ciente la maggioranza semplice dei membri presenti;
b. per le decisioni procedurali e i pareri del Consiglio del le scuole universitarie è suffi ciente la maggioranza semplice dei membri presenti;
c. le decisioni dell’Assemblea plenaria e del Consiglio delle scuole universitarie prese mediante circolazione degli atti sono ammesse eccezionalmente, purché
1. siano urgenti, e
2. nessun membro dell’organo interessato richieda di trattare l’affare in una seduta.
Compiti e compe tenze della Conferenza svizzera
dei rettori delle scuole universi tarie