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422.210 CONSUHSKVCCUS CH-TI

Art. 5 ConSU Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU)

ConSU
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Art. 5 ConSU

Le procedure decisionali dell’Assemblea plenaria e del Consiglio delle scuole universitarie per le elezioni, le decisioni procedurali e i pareri sono stabilite come segue in applicazione degli articoli 16 capoverso 3 e 17 capoverso 3 LPSU

a. per le elezioni, le decisioni procedurali e i pareri dell’Assem blea plenaria è suffi ciente la maggioranza semplice dei membri presenti;

b. per le decisioni procedurali e i pareri del Consiglio del le scuole universitarie è suffi ciente la maggioranza semplice dei membri presenti;

c. le decisioni dell’Assemblea plenaria e del Consiglio delle scuole universitarie prese mediante circolazione degli atti sono ammesse eccezionalmente, purché

1. siano urgenti, e

2. nessun membro dell’organo interessato richieda di trattare l’affare in una seduta.

Compiti e compe tenze della Conferenza svizzera

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