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422.210 CONSUHSKVCCUS CH-TI

Art. 4 ConSU Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU)

ConSU
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Art. 4 ConSU

1 La Confederazione collabora con i Cantoni nella gestione degli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

2 Il servizio federale competente collabora alla preparazione degli affari del Consiglio delle scuole universitarie insieme ai capiufficio dei Cantoni rappresentati nel Consiglio e a una rappresentanza del Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori canto nali della pubblica educazione.

Procedu ra decisionale semplificata per

la Con ferenza sviz zera delle scuole universitarie

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