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Art. 3 ConSU Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU)

ConSU
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Art. 3 ConSU

1 Nella sua veste di Consiglio delle scuole universitarie, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie è il datore di lavoro del personale della Conferenza dei rettori, del Consiglio svizzero di accreditamento e dell’Agenzia svizzera di accreditamento.

2 Emana un regolamento del personale.

3 Nel regolamento del personale può delegare alla Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie e al Consiglio svizzero di accreditamento le decisioni del datore di lavoro e la regolamentazione dei dettagli riguardanti il regolamento del personale.

4 Gestisce un proprio sistema d’informazione del personale.

5 Assicura il personale contro le conseguenze economiche dovute a età, invalidità e decesso tramite la Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA), presso la Cassa di previdenza delle «organizzazioni affiliate».

6 In qualità di datore di lavoro responsabile, si fa carico dei beneficiari di rendite precedentemente assegnati alla Cassa di previdenza delle «organizzazioni affiliate» per conto della Conferenza dei rettori delle università svizzere, della Conferenza dei rettori delle scuole universitarie professionali svizzere, della Conferenza svizzera dei rettori delle alte scuole pedagogiche, della Conferenza universitaria svizzera o dell’Organo di accreditamento e di garanzia della qualità delle istituzioni universitarie svizzere.

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