Art. 2 ConSU Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU)
Art. 2 ConSU
1 Con la presente Convenzione la Confederazione e i Cantoni concordatari istituiscono gli organi comuni del settore universitario svizzero di cui all’articolo 7 LPSU.
2 Delegano a questi organi le competenze la cui delega attraverso la presente Convenzione è prevista dalla LPSU (art. 6 cpv. 3 LPSU) o che possono essere loro delegate in virtù dell’articolo 6 capoverso 4 lettera b LPSU, segnatamente
a. alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie, nella sua veste di Assemblea plenaria
1. le competenze di cui agli articoli 9 capoverso 3, 11 capoverso 2 lettere a–c, 43, 44 capoverso 4, 46 capoverso 2 e 51 capoversi 5 lettera a e 8 LPSU,
2. inoltre la competenza di
– formulare pareri sull’istituzione di nuove scuole universitarie e altri istituti accademici della Confederazione e dei Cantoni
– eleggere i vicepresidenti della Conferenza svizzera delle scuole universitarie
– adottare il preventivo e approvare il conto annuale della Conferenza svizzera delle scuole universitarie,
b. alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie, nella sua veste di Consiglio delle scuole universitarie
1. le competenze di cui agli articoli 4 capoverso 4, 8 capoverso 1, 10 capoverso 4, 12 capoverso 3 lettere a–h, 19 capoverso 2, 21 capoversi 2, 5 e 8, 23 capoverso 2, 24 capoversi 2 e 3, 25 capoverso 2, 30 capoverso 2, 35 capoverso 2, 39, 40 capoverso 1, 53 capoverso 3, 57 capoverso 1, 61 capoverso 1, 66 capoverso 3 e 69 capoverso 2 LPSU,
2. inoltre la competenza di
– adottare i preventivi e approvare i conti annuali della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie, del Consiglio s vizzero di accreditamento e del l’Agenzia svizzera di accreditamento
– formulare pareri conformemente alla legge del 14 dicembre 2012 [2] sulla promozione della ricerca e dell’innovazione e alla legge del 23 giugno 2006 [3] sulle professioni mediche
– eleggere altri membri di diversi organi, nella misura in cui ciò non sia già previsto dalla LPSU,
c. alla Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie
1. le competenze di cui agli articoli 19 capoversi 2 e 3, 37 capoverso 2, 38, 43 e 66 capoverso 3 LPSU,
2. la competenza di sostenere la cooperazione e il coordinamento fra le scuole universitarie,
3. la competenza di rappresentarle in seno alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie;
d. al Consiglio svizzero di accreditamento
1. le competenze di cui agli articoli 12 capoverso 3 lettera a numero 2, 21 capoversi 3 e 5–8, 33 e 35 capoverso 2 LPSU,
2. la competenza di nominare il direttore e il direttore supplente dell’Agenzia svizzera di accreditamento.
Disposizioni in m ateria di diritto del personale
[2] RS 420.1
[3] RS 811.11