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Art. 7 Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie) Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie)

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Art. 7 Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie)

Nell’intento di ponderare i voti per le decisioni del Consiglio delle scuole universitarie, conformemente all’articolo 17 LPSU, a ogni membro cantonale del Consiglio delle scuole universitarie è attribuito un numero di punti proporzionale al numero di studenti immatricolati che seguono gli studi sul territorio del Cantone in scuole universitarie cantonali, in scuole universitarie intercantonali o in un loro istituto membro. I membri del Consiglio ottengono come minimo un punto. L’attribuzione dei punti è precisata nell’allegato.

Finanziamento degli organi comuni

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