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Art. 5 Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie) Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie)

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Art. 5 Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie)

1 Per il tramite della convenzione sulla c ooperazione, i Cantoni concorda tari e la Confederazione creano gli organi previsti dalla LPSU per il coordinamento congiunto nel settore delle scuole universitarie.

2 La Conferenza svizzera delle scuole universitarie è l’organo comune tra la Confederazione e i Cantoni.

3 Gli altri organi comuni sono i seguenti

a. la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie;

b. il Consiglio svizzero di accreditamento e l’Agenzia svizzera di accreditamento e di garanzia della qualità.

4 Le competenze, l’organizzazione e le procedure decisionali degli organi comuni sono disciplinate dalla LPSU e dalla convenzione sulla cooperazione.

Conferenza svizzera delle scuole universitarie

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