422.200
CH-TI
Art. 5 Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie) Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie)
Art. 5 Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie)
1 Per il tramite della convenzione sulla c ooperazione, i Cantoni concorda tari e la Confederazione creano gli organi previsti dalla LPSU per il coordinamento congiunto nel settore delle scuole universitarie.
2 La Conferenza svizzera delle scuole universitarie è l’organo comune tra la Confederazione e i Cantoni.
3 Gli altri organi comuni sono i seguenti
a. la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie;
b. il Consiglio svizzero di accreditamento e l’Agenzia svizzera di accreditamento e di garanzia della qualità.
4 Le competenze, l’organizzazione e le procedure decisionali degli organi comuni sono disciplinate dalla LPSU e dalla convenzione sulla cooperazione.
Conferenza svizzera delle scuole universitarie
← Art. 4 Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie)
Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie)
Art. 6 Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie) →