422.200
CH-TI
Art. 4 Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie) Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie)
Art. 4 Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie)
1 Per adempiere ai loro compiti, i Cantoni concordatari concludono con la Confederazione una convenzione sulla cooperazione, conformemente all’articolo 6 LPSU.
2 La Conferenza dei Cantoni concordatari può stipulare con la Confederazione altre convenzioni per raggiungere gli obiettivi descritti all’articolo 1.
3 Nel caso di mancata conclusione o di abrogazione della convenzione sulla cooperazione, i Cantoni concordatari attuano le misure necessarie per coordinare la loro politica universitaria.
← Art. 3 Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie)
Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie)
Art. 5 Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie) →