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Art. 4 Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie) Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie)

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Art. 4 Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie)

1 Per adempiere ai loro compiti, i Cantoni concordatari concludono con la Confederazione una convenzione sulla cooperazione, conformemente all’articolo 6 LPSU.

2 La Conferenza dei Cantoni concordatari può stipulare con la Confederazione altre convenzioni per raggiungere gli obiettivi descritti all’articolo 1.

3 Nel caso di mancata conclusione o di abrogazione della convenzione sulla cooperazione, i Cantoni concordatari attuano le misure necessarie per coordinare la loro politica universitaria.

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