422.200
CH-TI
Art. 3 Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie) Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie)
Art. 3 Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie)
L’accordo si applica a
a. università cantonali e intercantonali ;
b. scuole universitarie professionali ( SUP) cantonali e intercantonali;
c. alte scuole pedagogiche ( ASP) cantonali e intercantonali; e
d. istituti cantonali con un insegnamento di livello universitario, attivi nell’ambito della formazione di base e riconosciuti dalla Confederazione come aventi diritto ai contributi.
Collabor azione con la Confede razione
← Art. 2 Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie)
Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie)
Art. 4 Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie) →