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Art. 3 Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie) Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie)

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Art. 3 Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie)

L’accordo si applica a

a. università cantonali e intercantonali ;

b. scuole universitarie professionali ( SUP) cantonali e intercantonali;

c. alte scuole pedagogiche ( ASP) cantonali e intercantonali; e

d. istituti cantonali con un insegnamento di livello universitario, attivi nell’ambito della formazione di base e riconosciuti dalla Confederazione come aventi diritto ai contributi.

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