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Art. 2 Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie) Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie)

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Art. 2 Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie)

1 I Cantoni concordatari sono membri della Conferenza svizzera delle scuole universitarie e partecipano, insieme alla Confederazione, al coordinamento del settore universitario.

2 È considerato Cantone universitario un Cantone che è responsabile di una scuola universitaria riconosciuta o di un istituto definito dall’articolo 3 lettera d.

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