Legislator Giurisprudenza & Legislazione
422.200 CH-TI

Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie)

17 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (17)

Art. 1 Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie) Art. 2 Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie) Art. 3 Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie) Art. 4 Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie) Art. 5 Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie) Art. 6 Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie) Art. 7 Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie) Art. 8 Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie) Art. 9 Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie) Art. 10 Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie) Art. 11 Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie) Art. 12 Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie) Art. 13 Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie) Art. 14 Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie) Art. 15 Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie) Art. 16 Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie) Art. 17 Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie)

Testo normativo (17 Articoli)

L’accordo regola la collaborazione dei Cantoni concordatari tra di loro e con la Confederazione per il coordinamento esercitato nel settore universitario svizzero. In particolare esso crea le basi necessarie per realizzare assieme alla Confederazione i compiti comuni definiti dalla legge federale sulla promozione e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LPSU) [1] , per

a. assicurare il coordinamento, la qualità e la competitività del settore universitario svizzero, segnatamente creando degli organi comuni;

b. regolamentare la garanzia della qualità e l’accreditamento;

c. garantire la ripartizione dei compiti in settori con costi particolarmente onerosi;

d. attuare gli obiettivi definiti all’articolo 3 LPSU.

Cantoni concordatari

[1] Legge federale del 30 novembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario (LPSU).

1 I Cantoni concordatari sono membri della Conferenza svizzera delle scuole universitarie e partecipano, insieme alla Confederazione, al coordinamento del settore universitario.

2 È considerato Cantone universitario un Cantone che è responsabile di una scuola universitaria riconosciuta o di un istituto definito dall’articolo 3 lettera d.

Campo di appli cazione

L’accordo si applica a

a. università cantonali e intercantonali ;

b. scuole universitarie professionali ( SUP) cantonali e intercantonali;

c. alte scuole pedagogiche ( ASP) cantonali e intercantonali; e

d. istituti cantonali con un insegnamento di livello universitario, attivi nell’ambito della formazione di base e riconosciuti dalla Confederazione come aventi diritto ai contributi.

Collabor azione con la Confede razione

1 Per adempiere ai loro compiti, i Cantoni concordatari concludono con la Confederazione una convenzione sulla cooperazione, conformemente all’articolo 6 LPSU.

2 La Conferenza dei Cantoni concordatari può stipulare con la Confederazione altre convenzioni per raggiungere gli obiettivi descritti all’articolo 1.

3 Nel caso di mancata conclusione o di abrogazione della convenzione sulla cooperazione, i Cantoni concordatari attuano le misure necessarie per coordinare la loro politica universitaria.

1 Per il tramite della convenzione sulla c ooperazione, i Cantoni concorda tari e la Confederazione creano gli organi previsti dalla LPSU per il coordinamento congiunto nel settore delle scuole universitarie.

2 La Conferenza svizzera delle scuole universitarie è l’organo comune tra la Confederazione e i Cantoni.

3 Gli altri organi comuni sono i seguenti

a. la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie;

b. il Consiglio svizzero di accreditamento e l’Agenzia svizzera di accreditamento e di garanzia della qualità.

4 Le competenze, l’organizzazione e le procedure decisionali degli organi comuni sono disciplinate dalla LPSU e dalla convenzione sulla cooperazione.

Conferenza svizzera delle scuole universitarie

1 La Conferenza svizzera delle scuole universitarie è l’organo superiore in materia di politica universitaria. Sia come Assemblea plenaria sia come Consiglio delle scuole universitarie vigila al coordinamento delle attività della Confederazione e dei Cantoni nel settore universitario nei limiti delle competenze e delle procedure definite dalla LPSU.

2 Le direttrici e i direttori della pubblica educazione dei Cantoni concordatari sono membri dell’Assemblea plenaria della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

3 Le direttrici e i direttori cantonali della pubblica educazione dei dieci Cantoni universitari che hanno aderito al concordato intercantonale del 9 dicembre 1999 sulla coordinazione universitaria siedono nel Consiglio delle scuole universitarie. La Conferenza dei Cantoni concordatari designa ogni quattro anni le direttrici e i direttori della pubblica educazione di quattro Cantoni responsabili di una scuola universitaria che entrano a fare parte del Consiglio delle scuole universitarie. Le scuole universitarie rappresentate per il tramite dei membri del Consiglio ed i punti per la ponderazione dei voti sono specificati nell’allegato.

4 Le direttrici e i direttori della pubblica educazione esercitano personalmente il loro mandato. Nell’impossibilità di partecipare essi possono farsi sostituire, in casi motivati, da una persona con diritto di voto.

Ponderazion e dei voti per le decisioni del

Consiglio delle scuole universitarie

Nell’intento di ponderare i voti per le decisioni del Consiglio delle scuole universitarie, conformemente all’articolo 17 LPSU, a ogni membro cantonale del Consiglio delle scuole universitarie è attribuito un numero di punti proporzionale al numero di studenti immatricolati che seguono gli studi sul territorio del Cantone in scuole universitarie cantonali, in scuole universitarie intercantonali o in un loro istituto membro. I membri del Consiglio ottengono come minimo un punto. L’attribuzione dei punti è precisata nell’allegato.

Finanziamento degli organi comuni

1 I Cantoni concordatari partecipano al massimo al 50% dei costi della Conferenza svizzera delle scuole universitarie, conformemente all’articolo 9 capoverso 2 LPSU.

2 La partecipazione prevista al capoverso 1 è finanziata dai Cantoni concordatari secondo la seguente ripartizione

a. una metà in proporzione alla loro popolazione;

b. l’altra metà dagli enti responsabili di una scuola universitaria, proporzionalmente al numero di studenti che rappresentano.

3 Gli enti responsabili di una scuola universitaria partecipano al massimo al 50%, proporzionalmente al numero di studenti che rappresentano,

a. ai costi della Conferenza dei rettori che derivano dall’assunzione de i compiti previsti dalla LPSU;

b. e ai costi del Consiglio svizzero di accredit amento e dell’Agenzia d’accreditamen to, solo se i costi non sono coperti dagli emolumenti previsti dall’articolo 35 capo verso 1 LPSU.

4 Enti responsabili con diversi Cantoni regolano liberamente come ripartire questi costi tra i Cantoni interessati.

5 I principi in base ai quali la Conferenza svizzera delle s cuole universitarie regola l’assun zione dei costi della Conferenza dei rettori, sono indicati nella convenzione sulla cooperazione.

1 La Conferenza dei Cantoni concordatari è composta dai direttori e dalle direttrici della pubblica educazione dei Cantoni che hanno aderito all’accordo. Essa si costituisce in modo autonomo.

2 Essa prende le decisioni di sua competenza con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

Compiti e competenze

1 La Conferenza dei Cantoni concordatari è respon sabile dell’esecuzione dell’ac cordo. Essa ha, in particolare, la competenza di concludere delle convenzioni in base all’articolo 4 capoversi 1 e 2, di decidere sulle mis ure in base all’articolo 4 capo verso 3 e di fissare ogni due anni i punti di ponderazione dei voti in seno al Consiglio delle scuole universitarie, conformemente all’articolo 7.

2 Per l’elezione alla vicepresidenza essa propone all’Assemblea plenaria della Conferenza svizzera delle scuole universitarie due direttori o direttrici della pubblica educazione.

I contributi intercantonali alle scuole universita rie sono versati sulla base del l’accordo intercantonale del 20 febbraio 1997 sulle università (AIU) [2] e dell’accordo intercantonale del 12 giugno 2003 sulle scuole universitarie professionali (ASUP) [3] .

[2] Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 3.1.

[3] Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 3.3.

1 La protezione della denominazione di scuola universitaria è assicurata con formemente all’articolo 62 LPSU.

2 Chiunque porti un titolo protetto dal diritto cantonale o intercantonale senza possedere i diplomi riconosciuti che conferiscono tale titolo o chiunque si serva di un titolo, lasciando supporre di aver ottenuto un diploma riconosciuto, è punito con una multa. La negligenza è punibile. Il perseguimento penale è di competenza dei Cantoni.

1 La gestione degli affari relativi all’esecuz ione dell’accordo è di competen za del Segretariato generale della CDPE. Esso cura, in collaborazione con i respon sabili dei servizi cantonali coinvolti, gli affari correnti della Conferenza dei Cantoni concordatari, come pure gli altri oggetti della politica universitaria della CDPE, fintanto la competenza non spetti ad altri, e colla bora con l’ufficio federale com petente.

2 La collaborazione con il citato ufficio federale per la gestione degli affari del Consiglio delle scuole universitarie è assicurata dai responsabili dei servizi cantonali rappresentati nel Consiglio e da una persona del Segretariato generale della CDPE.

3 I costi generati dall’attuazione dell’accordo sono ripartiti tra i Cantoni concordatari in funzione della loro popolazione con riserva dell’articolo 8.

1 Le controversie generate dal present e accordo vengono affrontate se guendo la procedura prevista dalla convenzione quadro del 24 giugno 2005 per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (CQI).

2 Se la controversia non può essere risolta, il Tribunale federale decide in applicazione dell’articolo 120 capoverso 1 lettera b della legge sul Tribunale federale. [4]

[4] Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF); RS 173.110 .

1 La revoca dell’adesione all’accordo deve essere dichiarata al Comitato della CDPE. Essa entra in vigore alla fine del terzo anno civile dopo la dichiarazione ufficiale.

2 In concomitanza con l’entrata in vigore della revoca, anche tutte le convenzioni in base all’articolo 4 sono revocate.

Entrata in vigore

1 Il Comitato della CDPE decide sull’entrata in vigore del presente accordo quando almeno 14 Cantoni vi avranno aderito, fra cui almeno 8 Cantoni firmatari del concordato intercantonale del 9 dicembre 1999 sulla collaborazione universitaria. La messa in vigore può comunque subentrare al più presto al momento dell’entrata in vigore della LPSU.

2 L’entrata in vigore viene comunicata alla Confederazione.

Berna, il 20 giugno 2013 In nome della Conferenza svizzera dei direttori

cantonali della pubblica educazione

La presidente: Isabelle Chassot

Il segretario generale: Hans Ambühl

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →