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Art. 2 Accordo intercantonale sulle università Accordo intercantonale sulle università

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Art. 2 Accordo intercantonale sulle università

1 È definito cantone contraente un cantone che ha aderito all’accordo. È definito cantone debitore un cantone contraente che deve versare contributi per i suoi cittadini.

2 È definito cantone universitario un cantone contraente che gestisce un’università riconosciuta o un istituto universitario sovvenzionato dalla Confederazione che offre una formazione iniziale completa (art. 2 della legge del 22 marzo 1991 sull’aiuto alle università).

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