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CH-TI
Art. 2 Accordo intercantonale sulle università Accordo intercantonale sulle università
Art. 2 Accordo intercantonale sulle università
1 È definito cantone contraente un cantone che ha aderito all’accordo. È definito cantone debitore un cantone contraente che deve versare contributi per i suoi cittadini.
2 È definito cantone universitario un cantone contraente che gestisce un’università riconosciuta o un istituto universitario sovvenzionato dalla Confederazione che offre una formazione iniziale completa (art. 2 della legge del 22 marzo 1991 sull’aiuto alle università).