Art. 8 RLSU Regolamento della legge sulle scuole universitarie (RLSU)
Art. 8 RLSU
1 Le richieste di autorizzazione provvisoria o definitiva sono presentate da un soggetto giuridico titolare della scuola o dell’istituto.
2 Esse non possono essere trasferite ad altro soggetto giuridico senza il consenso del Consiglio di Stato.
3 Le richieste devono essere inviate alla DCSU corredate dei seguenti documenti
a) in caso di richiesta di autorizzazione provvisoria, la lettera di conferma di entrata in materia dell’autorità di accreditamento o dell’ente da essa delegato;
b) in caso di richiesta di autorizzazione definitiva, la decisione di accreditamento dell’autorità di accreditamento;
c) gli statuti e i regolamenti;
d) la lista degli studenti iscritti e delle matricole per provenienza (Svizzera, Italia, altri Paesi) all’inizio dell’ultimo semestre autunnale;
e) il numero di diplomi del precedente anno per tipologia (bachelor, master, dottorato).