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421.110 RLSU CH-TI

Art. 8 RLSU Regolamento della legge sulle scuole universitarie (RLSU)

RLSU
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Art. 8 RLSU

1 Le richieste di autorizzazione provvisoria o definitiva sono presentate da un soggetto giuridico titolare della scuola o dell’istituto.

2 Esse non possono essere trasferite ad altro soggetto giuridico senza il consenso del Consiglio di Stato.

3 Le richieste devono essere inviate alla DCSU corredate dei seguenti documenti

a) in caso di richiesta di autorizzazione provvisoria, la lettera di conferma di entrata in materia dell’autorità di accreditamento o dell’ente da essa delegato;

b) in caso di richiesta di autorizzazione definitiva, la decisione di accreditamento dell’autorità di accreditamento;

c) gli statuti e i regolamenti;

d) la lista degli studenti iscritti e delle matricole per provenienza (Svizzera, Italia, altri Paesi) all’inizio dell’ultimo semestre autunnale;

e) il numero di diplomi del precedente anno per tipologia (bachelor, master, dottorato).

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