421.110
RLSU
CH-TI
Art. 7 RLSU Regolamento della legge sulle scuole universitarie (RLSU)
RLSU
Art. 7 RLSU
1 L’autorizzazione definitiva è concessa dal Consiglio di Stato quando l’autorità di accreditamento ha concesso l’accreditamento istituzionale.
2 L’autorizzazione definitiva ha validità fino alla scadenza del periodo di accreditamento e può essere rinnovata solo dopo comprovato rinnovo dell’accreditamento stesso.