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421.110 RLSU CH-TI

Art. 7 RLSU Regolamento della legge sulle scuole universitarie (RLSU)

RLSU
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Art. 7 RLSU

1 L’autorizzazione definitiva è concessa dal Consiglio di Stato quando l’autorità di accreditamento ha concesso l’accreditamento istituzionale.

2 L’autorizzazione definitiva ha validità fino alla scadenza del periodo di accreditamento e può essere rinnovata solo dopo comprovato rinnovo dell’accreditamento stesso.

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