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421.110 RLSU CH-TI

Art. 6 RLSU Regolamento della legge sulle scuole universitarie (RLSU)

RLSU
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Art. 6 RLSU

1 L’autorizzazione provvisoria è concessa dal Consiglio di Stato quando l’autorità di accreditamento o l’ente da essa delegato stabilisce l’entrata in materia dichiarando superato l’esame preliminare.

2 L’autorizzazione provvisoria è valida al massimo per due anni e può venire rinnovata per giustificati motivi. A tal fine il titolare informa il Consiglio di Stato sullo stato della procedura di accreditamento.

3 L’autorizzazione provvisoria è revocata se la decisione di accreditamento è negativa.

4 L’autorizzazione provvisoria deve essere esplicitamente dichiarata come tale nella comunicazione a terzi secondo la formulazione indicata nella decisione del Consiglio di Stato.

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