421.110
RLSU
CH-TI
Art. 6 RLSU Regolamento della legge sulle scuole universitarie (RLSU)
RLSU
Art. 6 RLSU
1 L’autorizzazione provvisoria è concessa dal Consiglio di Stato quando l’autorità di accreditamento o l’ente da essa delegato stabilisce l’entrata in materia dichiarando superato l’esame preliminare.
2 L’autorizzazione provvisoria è valida al massimo per due anni e può venire rinnovata per giustificati motivi. A tal fine il titolare informa il Consiglio di Stato sullo stato della procedura di accreditamento.
3 L’autorizzazione provvisoria è revocata se la decisione di accreditamento è negativa.
4 L’autorizzazione provvisoria deve essere esplicitamente dichiarata come tale nella comunicazione a terzi secondo la formulazione indicata nella decisione del Consiglio di Stato.