Art. 5 RLSU Regolamento della legge sulle scuole universitarie (RLSU)
Art. 5 RLSU
[13] 1 Senza autorizzazione del Consiglio di Stato di cui all’art. 14 cpv. 5 e 6 della legge, è vietato usare le denominazioni o conferire titoli protetti da parte di enti che operano o hanno sede sul territorio cantonale, offrendo in proprio o per conto di terzi o attraverso terzi, in forma completa o parziale corsi di formazione di livello terziario universitario.
2 L’utilizzo delle denominazioni e titoli protetti è precluso ai soggetti di cui al cpv. 1 nelle forme seguenti
a) nel nome;
b) nel testo che definisce lo scopo nell’iscrizione nel Registro di commercio;
c) negli atti ufficiali e nella comunicazione a terzi (pubblicazioni, internet ecc.);
d) negli attestati o diplomi di studio rilasciati.
[13] Art. modificato dal R 24.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 182.