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421.110 RLSU CH-TI

Art. 4 RLSU Regolamento della legge sulle scuole universitarie (RLSU)

RLSU
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Art. 4 RLSU

1 Le denominazioni tutelate che necessitano di autorizzazione, inclusi i casi di declinazioni al plurale o al femminile, di utilizzo dei termini in nomi composti, di uso di termini omologhi o analoghi in altre lingue, sono le seguenti

a) università, universitario;

b) accademia, accademico;

c) ateneo;

d) politecnico (sostantivo e aggettivo);

e) alta scuola (o altre accezioni corrispondenti ai termini « Hochschule » oppure « haute école »);

f) facoltà;

g) … [11]

2 I titoli di studio di grado terziario universitario soggetti a protezione, inclusi i casi di declinazione al femminile, di forma abbreviata, di uso di termini omologhi o analoghi anche in altre lingue, sono: bachelor, master, dottore, PhD, licenza, laurea. [12]

[11] Lett. abrogata dal R 24.2.2016; in vigore dal 26.2.2016 - BU 2016, 95.

[12] Cpv. introdotto dal R 24.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 182.

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