Art. 4 RLSU Regolamento della legge sulle scuole universitarie (RLSU)
Art. 4 RLSU
1 Le denominazioni tutelate che necessitano di autorizzazione, inclusi i casi di declinazioni al plurale o al femminile, di utilizzo dei termini in nomi composti, di uso di termini omologhi o analoghi in altre lingue, sono le seguenti
a) università, universitario;
b) accademia, accademico;
c) ateneo;
d) politecnico (sostantivo e aggettivo);
e) alta scuola (o altre accezioni corrispondenti ai termini « Hochschule » oppure « haute école »);
f) facoltà;
g) … [11]
2 I titoli di studio di grado terziario universitario soggetti a protezione, inclusi i casi di declinazione al femminile, di forma abbreviata, di uso di termini omologhi o analoghi anche in altre lingue, sono: bachelor, master, dottore, PhD, licenza, laurea. [12]
[11] Lett. abrogata dal R 24.2.2016; in vigore dal 26.2.2016 - BU 2016, 95.
[12] Cpv. introdotto dal R 24.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 182.