421.110
RLSU
CH-TI
Art. 3c RLSU Regolamento della legge sulle scuole universitarie (RLSU)
RLSU
Art. 3c RLSU
[8] 1 L’associazione di un istituto pubblico o privato all’USI o alla SUPSI è valutata in prima istanza dal Consiglio dell’USI o dal Consiglio della SUPSI tenendo conto dei requisiti di cui all’art. 16 della legge o di requisiti equivalenti.
2 La proposta di associazione viene comunicata dal Consiglio dell’USI o dal Consiglio della SUPSI al Consiglio di Stato, al quale spetta la ratifica definitiva.
3 L’ente associato e la scuola associante stipulano un accordo di associazione.
4 Eventuali contributi cantonali vengono versati direttamente all’ente associato attraverso un contratto di prestazioni specifico.
[8] Art. introdotto dal R 4.10.2016; in vigore dal 1.10.2016 - BU 2016, 415.