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421.110 RLSU CH-TI

Art. 3c RLSU Regolamento della legge sulle scuole universitarie (RLSU)

RLSU
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Art. 3c RLSU

[8] 1 L’associazione di un istituto pubblico o privato all’USI o alla SUPSI è valutata in prima istanza dal Consiglio dell’USI o dal Consiglio della SUPSI tenendo conto dei requisiti di cui all’art. 16 della legge o di requisiti equivalenti.

2 La proposta di associazione viene comunicata dal Consiglio dell’USI o dal Consiglio della SUPSI al Consiglio di Stato, al quale spetta la ratifica definitiva.

3 L’ente associato e la scuola associante stipulano un accordo di associazione.

4 Eventuali contributi cantonali vengono versati direttamente all’ente associato attraverso un contratto di prestazioni specifico.

[8] Art. introdotto dal R 4.10.2016; in vigore dal 1.10.2016 - BU 2016, 415.

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