Art. 3b RLSU Regolamento della legge sulle scuole universitarie (RLSU)
Art. 3b RLSU
[7] 1 L’affiliazione di una facoltà, di un dipartimento o di un istituto a USI o SUPSI è valutata in prima istanza dal Consiglio dell’USI o dal Consiglio della SUPSI. In tale procedura il consiglio tiene conto dei requisiti di cui agli art. 13 e 16 della legge.
2 L’accordo di affiliazione per essere valido deve essere approvato preliminarmente dal Consiglio di Stato se non comporta oneri finanziari o dal Gran Consiglio se comporta oneri finanziari per il Cantone.
3 Facoltà, dipartimenti o istituti affiliati con l’approvazione del Gran Consiglio sono finanziati di regola attraverso i contratti di prestazioni della scuola affiliante, che devono essere in tal senso modificati. I contributi cantonali sono versati in modo integrale dall’ente affiliante all’ente affiliato secondo quanto specificato nell’accordo di affiliazione.
[7] Art. modificato dal R 4.10.2016; in vigore dal 1.10.2016 - BU 2016, 415; precedente modifica: BU 2016, 340.