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421.110 RLSU CH-TI

Art. 3a RLSU Regolamento della legge sulle scuole universitarie (RLSU)

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Art. 3a RLSU

[5] 1 Le persone in formazione che frequentano corsi di laurea triennali (bachelor) in cure infermieristiche, ergoterapia e fisioterapia della SUPSI percepiscono dal Cantone le indennità mensili definite dal Consiglio di Stato.

2 Il Cantone recupera dagli istituti di formazione pratica il salario riconosciuto alle persone in formazione di cui al cpv. 1 durante i periodi di formazione pratica.

3 L’Unità di coordinamento stage sociosanitari della Divisione della formazione professionale coordina la gestione amministrativa delle indennità e della fatturazione agli enti di formazione, in collaborazione con la SUPSI e l'Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni.

4 La persona in formazione che intende interrompere la formazione è tenuta a rispettare un termine di preavviso di un mese per la fine di un mese. Il versamento dell’indennità viene sospeso immediatamente.

5 La persona in formazione è tenuta ad osservare il segreto professionale e d’ufficio anche quando termina o abbandona la formazione pratica e la SUPSI.

[5] Art. reintrodotto dal R 11.5.2022; in vigore dal 1.9.2022 - BU 2022, 127; precedenti modifiche: BU 2016, 340 e 415; BU 2021, 278.

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