421.110
RLSU
CH-TI
Art. 3 RLSU Regolamento della legge sulle scuole universitarie (RLSU)
RLSU
Art. 3 RLSU
1 La Commissione permanente di coordinamento si riunisce su richiesta di uno dei membri e coordina le linee strategiche della politica universitaria cantonale, nel rispetto delle competenze e dell’autonomia dei rispettivi organi decisionali.
2 La Divisione della cultura e degli studi universitari (di seguito DCSU) ne assume i compiti di segretariato.