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421.110 RLSU CH-TI

Art. 3 RLSU Regolamento della legge sulle scuole universitarie (RLSU)

RLSU
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Art. 3 RLSU

1 La Commissione permanente di coordinamento si riunisce su richiesta di uno dei membri e coordina le linee strategiche della politica universitaria cantonale, nel rispetto delle competenze e dell’autonomia dei rispettivi organi decisionali.

2 La Divisione della cultura e degli studi universitari (di seguito DCSU) ne assume i compiti di segretariato.

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