Art. 2 RLSU Regolamento della legge sulle scuole universitarie (RLSU)
Art. 2 RLSU
1 Il Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento, cura gli interessi del Ticino come Cantone universitario negli organi nazionali ed intercantonali preposti alla politica universitaria e della ricerca scientifica o dinanzi ad essi. Esso sovrintende alla collaborazione transfrontaliera in questi campi.
2 Il Consiglio dell’USI e il Consiglio della SUPSI curano, conformemente alla politica universitaria del Cantone, i rapporti diretti con università e scuole universitarie professionali svizzere ed estere, delegandoli agli organi loro subordinati per gli aspetti di loro competenza.
3 Rientrano segnatamente nella politica universitaria del Cantone e limitano l’autonomia degli organi dell’USI e della SUPSI
a) gli aspetti di reciprocità che determinano conseguenze importanti per gli studenti ticinesi in altre università o scuole universitarie professionali;
b) gli aspetti che determinano, anche indirettamente, conseguenze finanziarie rilevanti per il Cantone.
4 Il direttore del Dipartimento e il presidente dell’USI rispettivamente della SUPSI rappresentano o concordano la rappresentanza nei diversi organi, secondo le competenze rispettive e le necessità di coordinamento.