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421.110 RLSU CH-TI

Art. 10 RLSU Regolamento della legge sulle scuole universitarie (RLSU)

RLSU
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Art. 10 RLSU

In caso di violazione delle prescrizioni dell’art. 5 nonché di mancate comunicazioni o di comunicazioni ingannevoli il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento, può

a) ammonire l’ente che incorre nella scorrettezza o nell’abuso;

b) sospendere l’autorizzazione;

c) revocare l’autorizzazione.

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