421.110
RLSU
CH-TI
Art. 10 RLSU Regolamento della legge sulle scuole universitarie (RLSU)
RLSU
Art. 10 RLSU
In caso di violazione delle prescrizioni dell’art. 5 nonché di mancate comunicazioni o di comunicazioni ingannevoli il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento, può
a) ammonire l’ente che incorre nella scorrettezza o nell’abuso;
b) sospendere l’autorizzazione;
c) revocare l’autorizzazione.