Legislator Giurisprudenza & Legislazione
421.110 RLSU CH-TI

Regolamento della legge sulle scuole universitarie (RLSU) (RLSU)

23 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (23)

Testo normativo (23 Articoli)

RLSU

[3] Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è competente per l’applicazione della legge sulle scuole universitarie del 3 ottobre 1995 (di seguito legge) e del presente regolamento.

[3] Art. modificato dalla L 24.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 182.

RLSU

[4] L’Università della Svizzera italiana e la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana sono tenute a presentare al Consiglio di Stato la richiesta di autorizzazione per corsi di laurea bachelor e master che prevedono più di 1/3 dei crediti ECTS erogati in lingue diverse dall’italiano. Il Consiglio di Stato risponde entro due mesi dalla richiesta.

[4] Art. introdotto dal R 30.9.2021; in vigore dal 1.10.2021 - BU 2021, 278.

RLSU

1 Il Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento, cura gli interessi del Ticino come Cantone universitario negli organi nazionali ed intercantonali preposti alla politica universitaria e della ricerca scientifica o dinanzi ad essi. Esso sovrintende alla collaborazione transfrontaliera in questi campi.

2 Il Consiglio dell’USI e il Consiglio della SUPSI curano, conformemente alla politica universitaria del Cantone, i rapporti diretti con università e scuole universitarie professionali svizzere ed estere, delegandoli agli organi loro subordinati per gli aspetti di loro competenza.

3 Rientrano segnatamente nella politica universitaria del Cantone e limitano l’autonomia degli organi dell’USI e della SUPSI

a) gli aspetti di reciprocità che determinano conseguenze importanti per gli studenti ticinesi in altre università o scuole universitarie professionali;

b) gli aspetti che determinano, anche indirettamente, conseguenze finanziarie rilevanti per il Cantone.

4 Il direttore del Dipartimento e il presidente dell’USI rispettivamente della SUPSI rappresentano o concordano la rappresentanza nei diversi organi, secondo le competenze rispettive e le necessità di coordinamento.

RLSU

1 La Commissione permanente di coordinamento si riunisce su richiesta di uno dei membri e coordina le linee strategiche della politica universitaria cantonale, nel rispetto delle competenze e dell’autonomia dei rispettivi organi decisionali.

2 La Divisione della cultura e degli studi universitari (di seguito DCSU) ne assume i compiti di segretariato.

RLSU

[5] 1 Le persone in formazione che frequentano corsi di laurea triennali (bachelor) in cure infermieristiche, ergoterapia e fisioterapia della SUPSI percepiscono dal Cantone le indennità mensili definite dal Consiglio di Stato.

2 Il Cantone recupera dagli istituti di formazione pratica il salario riconosciuto alle persone in formazione di cui al cpv. 1 durante i periodi di formazione pratica.

3 L’Unità di coordinamento stage sociosanitari della Divisione della formazione professionale coordina la gestione amministrativa delle indennità e della fatturazione agli enti di formazione, in collaborazione con la SUPSI e l'Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni.

4 La persona in formazione che intende interrompere la formazione è tenuta a rispettare un termine di preavviso di un mese per la fine di un mese. Il versamento dell’indennità viene sospeso immediatamente.

5 La persona in formazione è tenuta ad osservare il segreto professionale e d’ufficio anche quando termina o abbandona la formazione pratica e la SUPSI.

[5] Art. reintrodotto dal R 11.5.2022; in vigore dal 1.9.2022 - BU 2022, 127; precedenti modifiche: BU 2016, 340 e 415; BU 2021, 278.

RLSU

[7] 1 L’affiliazione di una facoltà, di un dipartimento o di un istituto a USI o SUPSI è valutata in prima istanza dal Consiglio dell’USI o dal Consiglio della SUPSI. In tale procedura il consiglio tiene conto dei requisiti di cui agli art. 13 e 16 della legge.

2 L’accordo di affiliazione per essere valido deve essere approvato preliminarmente dal Consiglio di Stato se non comporta oneri finanziari o dal Gran Consiglio se comporta oneri finanziari per il Cantone.

3 Facoltà, dipartimenti o istituti affiliati con l’approvazione del Gran Consiglio sono finanziati di regola attraverso i contratti di prestazioni della scuola affiliante, che devono essere in tal senso modificati. I contributi cantonali sono versati in modo integrale dall’ente affiliante all’ente affiliato secondo quanto specificato nell’accordo di affiliazione.

[7] Art. modificato dal R 4.10.2016; in vigore dal 1.10.2016 - BU 2016, 415; precedente modifica: BU 2016, 340.

RLSU

[8] 1 L’associazione di un istituto pubblico o privato all’USI o alla SUPSI è valutata in prima istanza dal Consiglio dell’USI o dal Consiglio della SUPSI tenendo conto dei requisiti di cui all’art. 16 della legge o di requisiti equivalenti.

2 La proposta di associazione viene comunicata dal Consiglio dell’USI o dal Consiglio della SUPSI al Consiglio di Stato, al quale spetta la ratifica definitiva.

3 L’ente associato e la scuola associante stipulano un accordo di associazione.

4 Eventuali contributi cantonali vengono versati direttamente all’ente associato attraverso un contratto di prestazioni specifico.

[8] Art. introdotto dal R 4.10.2016; in vigore dal 1.10.2016 - BU 2016, 415.

RLSU

1 Le denominazioni tutelate che necessitano di autorizzazione, inclusi i casi di declinazioni al plurale o al femminile, di utilizzo dei termini in nomi composti, di uso di termini omologhi o analoghi in altre lingue, sono le seguenti

a) università, universitario;

b) accademia, accademico;

c) ateneo;

d) politecnico (sostantivo e aggettivo);

e) alta scuola (o altre accezioni corrispondenti ai termini « Hochschule » oppure « haute école »);

f) facoltà;

g) … [11]

2 I titoli di studio di grado terziario universitario soggetti a protezione, inclusi i casi di declinazione al femminile, di forma abbreviata, di uso di termini omologhi o analoghi anche in altre lingue, sono: bachelor, master, dottore, PhD, licenza, laurea. [12]

[11] Lett. abrogata dal R 24.2.2016; in vigore dal 26.2.2016 - BU 2016, 95.

[12] Cpv. introdotto dal R 24.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 182.

RLSU

[13] 1 Senza autorizzazione del Consiglio di Stato di cui all’art. 14 cpv. 5 e 6 della legge, è vietato usare le denominazioni o conferire titoli protetti da parte di enti che operano o hanno sede sul territorio cantonale, offrendo in proprio o per conto di terzi o attraverso terzi, in forma completa o parziale corsi di formazione di livello terziario universitario.

2 L’utilizzo delle denominazioni e titoli protetti è precluso ai soggetti di cui al cpv. 1 nelle forme seguenti

a) nel nome;

b) nel testo che definisce lo scopo nell’iscrizione nel Registro di commercio;

c) negli atti ufficiali e nella comunicazione a terzi (pubblicazioni, internet ecc.);

d) negli attestati o diplomi di studio rilasciati.

[13] Art. modificato dal R 24.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 182.

RLSU

1 L’autorizzazione provvisoria è concessa dal Consiglio di Stato quando l’autorità di accreditamento o l’ente da essa delegato stabilisce l’entrata in materia dichiarando superato l’esame preliminare.

2 L’autorizzazione provvisoria è valida al massimo per due anni e può venire rinnovata per giustificati motivi. A tal fine il titolare informa il Consiglio di Stato sullo stato della procedura di accreditamento.

3 L’autorizzazione provvisoria è revocata se la decisione di accreditamento è negativa.

4 L’autorizzazione provvisoria deve essere esplicitamente dichiarata come tale nella comunicazione a terzi secondo la formulazione indicata nella decisione del Consiglio di Stato.

RLSU

1 L’autorizzazione definitiva è concessa dal Consiglio di Stato quando l’autorità di accreditamento ha concesso l’accreditamento istituzionale.

2 L’autorizzazione definitiva ha validità fino alla scadenza del periodo di accreditamento e può essere rinnovata solo dopo comprovato rinnovo dell’accreditamento stesso.

RLSU

1 Le richieste di autorizzazione provvisoria o definitiva sono presentate da un soggetto giuridico titolare della scuola o dell’istituto.

2 Esse non possono essere trasferite ad altro soggetto giuridico senza il consenso del Consiglio di Stato.

3 Le richieste devono essere inviate alla DCSU corredate dei seguenti documenti

a) in caso di richiesta di autorizzazione provvisoria, la lettera di conferma di entrata in materia dell’autorità di accreditamento o dell’ente da essa delegato;

b) in caso di richiesta di autorizzazione definitiva, la decisione di accreditamento dell’autorità di accreditamento;

c) gli statuti e i regolamenti;

d) la lista degli studenti iscritti e delle matricole per provenienza (Svizzera, Italia, altri Paesi) all’inizio dell’ultimo semestre autunnale;

e) il numero di diplomi del precedente anno per tipologia (bachelor, master, dottorato).

RLSU

I titolari di un’autorizzazione provvisoria o definitiva sono responsabili della comunicazione tempestiva di tutte le modifiche del loro status alla DCSU.

RLSU

In caso di violazione delle prescrizioni dell’art. 5 nonché di mancate comunicazioni o di comunicazioni ingannevoli il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento, può

a) ammonire l’ente che incorre nella scorrettezza o nell’abuso;

b) sospendere l’autorizzazione;

c) revocare l’autorizzazione.

RLSU

1 L’elenco aggiornato delle scuole e degli istituti accreditati o in via di accreditamento è pubblicato sul sito Internet dell’amministrazione cantonale.

2 L’elenco menziona

a) la denominazione e la sede;

b) lo status dell’autorizzazione;

c) lo status di accreditamento istituzionale.

RLSU

Il Dipartimento vigila affinché siano rispettate le prescrizioni in materia di protezione delle denominazioni e dei titoli . In particolare esso: [14]

a) vigila sulla conformità dell’utilizzo delle denominazioni e dei titoli tutelati; [15]

b) verifica la conformità delle informazioni fornite agli studenti sul valore dell’autorizzazione e sullo status di accreditamento;

c) chiede alle scuole o agli istituti l’immediata rettifica delle informazioni non chiare, errate o ingannevoli fornite a terzi;

d) segnala all’autorità penale i casi di cui agli art. 14 cpv. 10 e 14a cpv. 4 della legge. [16]

[14] Frase modificata dal R 24.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 182.

[15] Lett. modificata dal R 24.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 182.

[16] Lett. modificata dal R 24.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 182.

RLSU

1 I contributi di cui all’art. 16 cpv. 3 della legge possono essere erogati

a) come partecipazione al capitale di dotazione o per sostenere particolari fasi di sviluppo;

b) per il tramite di un contratto di prestazioni, di regola per istituzioni consolidate con le quali è possibile definire un contributo di gestione annuo;

c) come capitale di avvio per un progetto di polo di competenza definito dal Consiglio di Stato.

2 I contributi di cui al cpv. 1 lett. a) e b) sono riservati agli istituti che adempiono ai requisiti dell’art. 16 cpv. 2 della legge e che non ricevono altri finanziamenti cantonali. La verifica compete alla DCSU.

3 … [18]

[18] Cpv. abrogato dal R 14.10.2020; in vigore dal 16.10.2020 - BU 2020, 304.

RLSU

Per finanziare i contributi previsti all’art. 13 cpv. 1 lett. a) e c) il Cantone può avvalersi di un credito quadro per lo sviluppo della ricerca scientifica.

RLSU

La valorizzazione dei risultati della ricerca deve essere prevista espressamente dallo statuto dell’Istituto che richiede i contributi cantonali.

RLSU

… [20]

[20] Art. abrogato dal R 30.9.2021; in vigore dal 1.10.2021 - BU 2021, 278.

RLSU

[22] I pagamenti ai Cantoni universitari dei contributi del Cantone Ticino previsti dall’accordo intercantonale sulle università e dall’accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali in vigore, nonché quelli agli organi intercantonali previsti dall’accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere e dalla convenzione tra la Confederazione e i cantoni sulla cooperazione nel settore universitario in vigore, avvengono su autorizzazione dell’Ufficio del controlling e degli studi universitari della Divisione della cultura e degli studi universitari del Dipartimento.

[22] Art. modificato dal R 9.9.2020; in vigore dal 11.9.2020 - BU 2020, 281; precedente modifica: BU 2017, 80.

RLSU

Il regolamento della legge sull’Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 13 marzo 2007 è abrogato.

RLSU

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [24]

Pubblicato nel BU 2014 , 109.

[24] Entrata in vigore: 21 febbraio 2014 - BU 2014, 109.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →