Art. 8 LSU Legge sulle scuole universitarie (LSU)
Art. 8 LSU
[21] 1 Il Consiglio dell’USI è l’organo superiore dell’USI e provvede
a) ad adottare lo statuto, i regolamenti interni generali e delle facoltà, le pianificazioni e le modalità di controllo della qualità dell’insegnamento e della ricerca;
b) a stipulare con il Consiglio di Stato il Contratto di prestazioni e a ripartire le risorse tra facoltà;
c) a disciplinare le procedure di assunzione, comprese le modalità di ratifica, e a nominare i dirigenti; [22]
d) a presentare annualmente al Gran Consiglio, tramite il Consiglio di Stato, un rapporto sull’attività svolta.
2 Esso è composto da 5 a 11 membri designati ogni quattro anni dal Consiglio di Stato e da due rappresentanti designati dal Senato accademico. Il rettore dell’USI partecipa alle sue sedute e i decani delle facoltà sono sentiti su questioni che concernono la loro attività. [23]
3 Il Consiglio della SUPSI è l’organo superiore della SUPSI ed ha mansioni analoghe a quelle del Consiglio dell’USI di cui al cpv. 1. Esso è composto da 5 a 11 membri designati ogni quattro anni dal Consiglio di Stato e da due rappresentanti designati dal corpo accademico. Il direttore della SUPSI e i direttori di dipartimento sono sentiti senza diritto di voto su questioni che concernono la loro attività.
3bis I membri nominati dal Consiglio di Stato dei consigli dell’USI e della SUPSI possono rimanere in carica per un periodo massimo di 12 anni.
4 I membri designati dal Consiglio di Stato non possono svolgere attività presso l’USI o la SUPSI.
5 Ogni consiglio adotta un proprio regolamento interno di funzionamento.
[21] Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251; precedenti modifiche: BU 2002, 247; BU 2006, 14; BU 2013, 13.
[22] Lett. modificata dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.3.2020 - BU 2020, 50.
[23] Cpv. modificato dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.3.2020 - BU 2020, 50.