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Art. 5 LSU Legge sulle scuole universitarie (LSU)

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Art. 5 LSU

[17] 1 L’USI è strutturata in facoltà, la SUPSI in dipartimenti.

2 Facoltà dell’USI e dipartimenti della SUPSI godono di autonomia scientifica, didattica e organizzativa, segnatamente per quanto concerne il conferimento dei titoli di studio, compatibilmente con il coordinamento esercitato dai rispettivi consigli nel rispetto delle direttive federali o intercantonali.

[17] Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251; precedente modifica: BU 2006, 14.

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