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Art. 4a LSU Legge sulle scuole universitarie (LSU)

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Art. 4a LSU

[16] 1 Sono garantiti i diritti di partecipazione e le libertà accademiche del corpo accademico e intermedio nella gestione dell’USI e della SUPSI.

2 Nelle strutture partecipative sono integrati anche rappresentanti del personale che non appartengono al corpo accademico e degli studenti.

[16] Art. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251.

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