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Art. 3a LSU Legge sulle scuole universitarie (LSU)

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Art. 3a LSU

[10] 1 Il Gran Consiglio per il tramite della Commissione di controllo esercita l’alta vigilanza su USI e SUPSI, nel rispetto dei principi dell’autonomia e della libertà accademica.

2 La Commissione di controllo è composta da un membro per ogni gruppo parlamentare, nominati dal Gran Consiglio fra i membri della competente commissione tematica per la durata della legislatura. [11]

3 I membri sono rieleggibili. La nomina decade se il deputato non fa più parte della commissione tematica. [12]

[10] Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.3.2018 - BU 2018, 59.

[11] Cpv. modificato dalla L 13.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 181.

[12] Cpv. modificato dalla L 13.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 181.

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