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Art. 3 LSU Legge sulle scuole universitarie (LSU)

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Art. 3 LSU

[8] 1 Il Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato

a) decide la creazione o la soppressione di facoltà dell’USI e di settori di studio della SUPSI;

b) approva ogni quattro anni la pianificazione della politica universitaria cantonale, con il rispettivo impegno finanziario quadriennale, e viene informato tempestivamente sugli orientamenti strategici, sulla creazione di istituti, sull’affiliazione e sull’associazione di istituti di terzi; la pianificazione concerne anche il sostegno di istituti di ricerca ai sensi dell’art. 16 della presente legge;

c) stabilisce annualmente, in sede di preventivo, il contributo di gestione per l’anno considerato;

d) discute annualmente la politica universitaria dell’anno accademico trascorso sulla base di un Messaggio presentato dal Consiglio di Stato entro la metà di settembre di ogni anno, che comprende in particolare il rapporto di verifica dei contratti di prestazioni e i rapporti dell’USI e della SUPSI sull’anno accademico trascorso, comprensivi dei conti e del bilancio;

e) …;

f) decide i contributi agli investimenti.

2 Il Consiglio di Stato

a) stipula con l’USI e con la SUPSI i contratti di prestazioni contenenti gli obiettivi prioritari, che allega al messaggio di pianificazione della politica universitaria cantonale, e propone al Gran Consiglio i contributi di gestione annuali tenuto conto della pianificazione quadriennale; [9]

b) nomina i membri del Consiglio dell’USI e del Consiglio della SUPSI;

c) può imporre a USI e SUPSI gli accordi necessari a contenere gli oneri finanziari per lo Stato, segnatamente in materia di infrastrutture logistiche e didattiche, organizzazione e servizi;

d) rappresenta l’USI e la SUPSI davanti al Gran Consiglio, come pure davanti agli organismi federali o intercantonali;

e) verifica annualmente l’utilizzo dei contributi di gestione, la conformità con la pianificazione quadriennale e il raggiungimento o meno degli obiettivi dei contratti di prestazioni.

3 I conti dell’USI e della SUPSI sono revisionati dagli organismi di controllo dell’Amministrazione cantonale.

[8] Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251; precedenti modifiche: BU 2002, 247; BU 2006, 14 e 134; BU 2009, 201; BU 2010, 279; BU 2014, 107.

[9] Lett. modificata dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.3.2018 - BU 2018, 59.

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