Art. 2 LSU Legge sulle scuole universitarie (LSU)
Art. 2 LSU
[7] 1 Il Cantone finanzia l’USI e la SUPSI tramite
a) il riversamento dei contributi della Confederazione e degli altri Cantoni, nella misura in cui l’USI e la SUPSI non possano percepirli direttamente;
b) un importo per ogni studente ticinese, come ai criteri previsti dagli accordi intercantonali sul finanziamento delle università e delle scuole universitarie professionali;
c) contributi integrativi annui di gestione (contributo di gestione), fondati su un contratto di prestazioni che consideri le specificità di ogni settore;
d) contributi agli investimenti;
e) mandati di prestazioni supplementari e distinti per istituti o dipartimenti specifici.
2 L’USI e la SUPSI si finanziano per il resto secondo modalità di gestione privata .
3 L’USI e la SUPSI sono esenti da imposte cantonali e comunali.
4 È istituita una Commissione permanente di coordinamento composta del Direttore del Dipartimento competente e dei Presidenti dei consigli dell’USI e della SUPSI.
5 Le contestazioni tra USI, SUPSI e Cantone derivanti dall’applicazione di questa legge sono giudicate dal Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica.
[7] Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 251; precedenti modifiche: BU 2002, 247; BU 2009, 201.