417.100
ASSSIVHKSACSS
CH-TI
Art. 2 ASSS Accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (ASSS)
ASSS
Art. 2 ASSS
1 L’accordo si applica ai cicli di formazione delle scuole specializzate superiori secondo l’art. 29 LFPr. [1]
2 Gli studi postdiploma non sono regolati dal presente accordo.
3 Due o più cantoni possono adottare tra loro delle disposizioni finanziarie divergenti da quelle contemplate da questo accordo.
[1] Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr); RS 412.10.