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Art. 2 ASSS Accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (ASSS)

ASSS
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Art. 2 ASSS

1 L’accordo si applica ai cicli di formazione delle scuole specializzate superiori secondo l’art. 29 LFPr. [1]

2 Gli studi postdiploma non sono regolati dal presente accordo.

3 Due o più cantoni possono adottare tra loro delle disposizioni finanziarie divergenti da quelle contemplate da questo accordo.

[1] Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr); RS 412.10.

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