416.130
CH-TI
Art. 2 Regolamento del fondo cantonale per la formazione professionale Regolamento del fondo cantonale per la formazione professionale
Art. 2 Regolamento del fondo cantonale per la formazione professionale
Dipartimento competente per l’applicazione delle disposizioni sul Fondo è il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (in seguito Dipartimento), per il tramite della Divisione della formazione professionale (in seguito Divisione).