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Art. 2 Regolamento del fondo cantonale per la formazione professionale Regolamento del fondo cantonale per la formazione professionale

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Art. 2 Regolamento del fondo cantonale per la formazione professionale

Dipartimento competente per l’applicazione delle disposizioni sul Fondo è il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (in seguito Dipartimento), per il tramite della Divisione della formazione professionale (in seguito Divisione).

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