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Regolamento sull’orientamento scolastico e professionale - 1° luglio 2014

12 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (12)

Testo normativo (12 Articoli)

1 Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è competente per l’organizzazione dell’orientamento scolastico e professionale.

2 Esso vi provvede tramite l’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale (di seguito ufficio) della Divisione della scuola.

Il direttore dell’ufficio

a) dirige e coordina l’attività delle sedi regionali, del servizio di orientamento alle scuole universitarie e del servizio di documentazione;

b) designa il responsabile del servizio di documentazione;

c) assicura le relazioni con enti e servizi che svolgono attività o ricerche utili per l’orientamento;

d) rappresenta l’ufficio nei rapporti con i diversi settori scolastici e con il mondo dell’economia;

e) cura i rapporti con i servizi di orientamento scolastico e professionale degli altri cantoni;

f) presiede il collegio degli orientatori.

1 L e sedi regionali sono istituite secondo necessità dal Consiglio di Stato, il quale ne definisce il luogo, il comprensorio e ne designa i capisede.

2 Le sedi regionali assicurano nel loro comprensorio d’attività

a) l’orientamento degli allievi nella scuola media, nelle cui sedi è garantita una presenza regolare settimanale dell’orientatore; [1]

b) la consulenza agli allievi delle scuole professionali interessati all’orientamento e allo sviluppo di carriera (perfezionamento, frequenza di scuole specializzate superiori o di scuole universitarie, formazione continua);

c) la consulenza ai giovani e agli adulti che intendono cambiare professione, specializzarsi o avviarsi verso una nuova formazione.

3 Il caposede assicura il buon funzionamento della sede regionale, collabora con la direzione dell’ufficio e la rappresenta nei confronti delle autorità, delle istituzioni regionali e comunali e delle associazioni.

[1] Lett. modificata dal R 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 213.

Il servizio di orientamento alle scuole universitarie è organizzato all’interno dell’ufficio ed ha lo scopo di informare e prestare consulenze

a) agli allievi delle scuole medie superiori e, in collaborazione con le sedi regionali, agli allievi delle scuole professionali interessati a frequentare una scuola universitaria;

b) agli studenti delle scuole universitarie e alle persone interessate a studi accademici o di livello equivalente.

1 Il servizio di documentazione è organizzato all’interno dell’ufficio ed assicura l’informazione su professioni, formazioni e mondo del lavoro.

2 I n particolare, il servizio

a) redige testi e documenti informativi destinati alle scuole e alle persone interessate;

b) gestisce i siti internet e le banche dati relative all’informazione documentaria dell’orientamento;

c) svolge attività di informazione verso il pubblico.

3 Il responsabile del servizio dirige i progetti e coordina le relative procedure di realizzazione.

Il collegio degli orientatori si riunisce almeno due volte all’anno per esaminare problemi di ordine generale relativi all’orientamento scolastico e professionale e per elaborare proposte all’intenzione dell’ufficio.

1 La consulenza individuale ha lo scopo di fornire, a giovani e adulti, elementi di conoscenza su attitudini, interessi, capacità personali o sulle esigenze delle diverse vie di formazione, in modo da favorire scelte consapevoli e responsabili e aiutare nella definizione di progetti di carriera e di formazione continua.

2 Essa consiste in uno o più colloqui, che possono venir completati, previo consenso della persona interessata, da specifici esami psicodiagnostici e da eventuali stage di orientamento.

3 La consulenza può essere prestata anche collettivamente, in forma di bilancio di competenze o di orientamento, segnatamente nel caso di adulti, e in corsi di preparazione a procedure di qualificazione.

4 Le prestazioni di cui all’articolo 29 capoverso 3 lettera c Lorform e quelle a favore di giovani e adulti domiciliati in Svizzera ma non in Ticino e di cittadini svizzeri domiciliati all’estero sono a pagamento. La tariffa oraria è di 80 franchi; le modalità di prelievo sono definite dal Dipartimento. Sono esclusi dal pagamento i giovani che stanno frequentando una scuola ticinese nella quale è presente la figura dell’orientatore. [2]

5 Le prestazioni indicate nel presente regolamento, richiamata la Lorform, sono esclusivamente rivolte a giovani e adulti residenti in Svizzera e a cittadini svizzeri residenti all’estero. [3]

[2] Cpv. modificato dal R 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 213; precedente modifica: BU 2015, 211.

[3] C pv. introdotto dal R 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 213.

1 L’informazione collettiva ha lo scopo di presentare ai giovani l’insieme delle possibilità formative e professionali che si offrono alla loro scelta.

2 Essa avviene mediante incontri, visite aziendali e a centri professionali, serate o dibattiti sulle scuole e sul mondo del lavoro, pubblicazioni e utilizzazione di supporti multimediali.

3 A livello individuale le sedi regionali assicurano l’informazione sulle possibilità di formazione e di perfezionamento nelle singole professioni e sull’evoluzione del mercato del lavoro.

1 L’ufficio e le sedi regionali possono stabilire accordi di collaborazione con le associazioni professionali, con le scuole e con le aziende per l’opera di informazione e per l’aiuto al collocamento a tirocinio dei giovani.

2 Essi collaborano con la Divisione della formazione professionale nell’indagine annuale sul collocamento a tirocinio.

1 Nel secondo biennio di scuola media l’informazione collettiva nelle scuole si svolge di regola con la collaborazione del docente di classe o di un’altra persona designata dalla direzione di istituto e con il coordinamento dell’ufficio e delle sedi regionali.

2 L’ufficio e le sedi regionali

a) elaborano e forniscono il materiale informativo necessario;

b) assicurano l’informazione e la formazione alle persone incaricate della sensibilizzazione dei giovani, della preparazione alla scelta e dell’informazione collettiva.

1 L’ufficio offre la collaborazione a enti pubblici e privati preposti alla formazione professionale e continua e al reinserimento professionale.

2 Le modalità della collaborazione e le persone designate sono stabilite dalla direzione dell’ufficio.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° agosto 2014.

Pubblicato nel BU 2014 , 338.

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