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Art. 97 Regolamento della formazione professionale e continua - 1° luglio 2014 Regolamento della formazione professionale e continua - 1° luglio 2014

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Art. 97 Regolamento della formazione professionale e continua - 1° luglio 2014 · 1° luglio 2014

1 Le certificazioni di moduli o di altre unità d’insegnamento ai fini del conseguimento di titoli di studio o di abilitazioni sono delegate per principio a istanze federali o intercantonali riconosciute dal Cantone; se richiesto il Cantone formula un preavviso.

2 In assenza della possibilità di ricorrere a istanze federali o intercantonali, queste certificazioni sono decise dalla Divisione, su preavviso facoltativo della Commissione della formazione professionale, sulla base di criteri riconosciuti a livello nazionale.

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