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Art. 69a Regolamento della formazione professionale e continua - 1° luglio 2014 Regolamento della formazione professionale e continua - 1° luglio 2014

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Art. 69a Regolamento della formazione professionale e continua - 1° luglio 2014 · 1° luglio 2014

[32] 1 Il Cantone sostiene l’acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti, ai sensi dell’art. 6 della legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 (Lorform).

2 Le competenze di base degli adulti costituiscono i requisiti preliminari per partecipare all’apprendimento nel corso della vita; esse riguardano le conoscenze fondamentali e le attitudini nei campi della lettura e scrittura, della matematica elementare e dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

[32] Art. introdotto dal R 18.10.2016; in vigore dal 21.10.2016 - BU 2016, 423.

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