Art. 39 Regolamento della formazione professionale e continua - 1° luglio 2014 Regolamento della formazione professionale e continua - 1° luglio 2014
Art. 39 Regolamento della formazione professionale e continua - 1° luglio 2014 · 1° luglio 2014
1 I formatori attivi nei corsi interaziendali devono possedere al momento della loro assunzione i requisiti professionali definiti dalla legislazione federale e disporre di adeguate competenze pedagogiche, metodologiche e didattiche.
2 Eccezionalmente possono essere assunti senza tali requisiti, ma con l’obbligo di seguire il più presto possibile la formazione definita dalla Divisione e impartita dall’Istituto universitario federale per la formazione professionale.
3 Le commissioni dei corsi provvedono alla designazione e alla formazione di uno o più sostituti dei formatori titolari.
4 I formatori attivi nei corsi interaziendali sono tenuti a frequentare le apposite occasioni di formazione continua organizzate da istituzioni pubbliche, OML o altri enti atte ad aggiornare costantemente le loro conoscenze e capacità professionali.