Legislator Giurisprudenza & Legislazione
416.110 CH-TI

Art. 2e Regolamento della formazione professionale e continua - 1° luglio 2014 Regolamento della formazione professionale e continua - 1° luglio 2014

Apri la fonte ufficiale Atto completo (131 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 2e Regolamento della formazione professionale e continua - 1° luglio 2014 · 1° luglio 2014

[7] 1 Se la persona astretta all’obbligo formativo e/o i suoi genitori, senza validi motivi, non si presentano a uno o più colloqui, rispettivamente non danno seguito alle misure previste dal progetto formativo individuale, il servizio incaricato emette un ammonimento.

2 La persona astretta all’obbligo formativo e/o i suoi genitori devono essere sentiti.

3 Dopo l’ammonimento, in caso di rifiuto ad ottemperare agli obblighi di cui all’art. 6, il Dipartimento può infliggere ai genitori multe fino a 1’000 franchi.

4 Nel caso di persistenza del rifiuto, la situazione è segnalata alle autorità di protezione.

[7] Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.

← Art. 2d Regolamento della formazione professionale e continua - 1° luglio 2014 Regolamento della formazione professionale e continua - 1° luglio 2014 Art. 3 Regolamento della formazione professionale e continua - 1° luglio 2014 →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →