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CH-TI
Art. 2e Regolamento della formazione professionale e continua - 1° luglio 2014 Regolamento della formazione professionale e continua - 1° luglio 2014
Art. 2e Regolamento della formazione professionale e continua - 1° luglio 2014 · 1° luglio 2014
[7] 1 Se la persona astretta all’obbligo formativo e/o i suoi genitori, senza validi motivi, non si presentano a uno o più colloqui, rispettivamente non danno seguito alle misure previste dal progetto formativo individuale, il servizio incaricato emette un ammonimento.
2 La persona astretta all’obbligo formativo e/o i suoi genitori devono essere sentiti.
3 Dopo l’ammonimento, in caso di rifiuto ad ottemperare agli obblighi di cui all’art. 6, il Dipartimento può infliggere ai genitori multe fino a 1’000 franchi.
4 Nel caso di persistenza del rifiuto, la situazione è segnalata alle autorità di protezione.
[7] Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.