416.110
CH-TI
Art. 2d Regolamento della formazione professionale e continua - 1° luglio 2014 Regolamento della formazione professionale e continua - 1° luglio 2014
Art. 2d Regolamento della formazione professionale e continua - 1° luglio 2014 · 1° luglio 2014
[6] 1 Le persone astrette all’obbligo formativo sono contattate appena possibile dal servizio designato dal Dipartimento unitamente ai loro genitori per un colloquio.
2 Il colloquio, che serve a discutere della situazione, è obbligatorio; se necessario, il servizio decide di organizzarne altri, anch’essi obbligatori, eventualmente coinvolgendo professionisti esterni.
[6] Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.