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CH-TI
Art. 2c Regolamento della formazione professionale e continua - 1° luglio 2014 Regolamento della formazione professionale e continua - 1° luglio 2014
Art. 2c Regolamento della formazione professionale e continua - 1° luglio 2014 · 1° luglio 2014
[5] 1 Il riconoscimento, il coordinamento e la vigilanza in materia di obbligo formativo sono esercitati dal Dipartimento tramite la Divisione.
2 Il Dipartimento designa il servizio incaricato della consulenza e dell’accompagnamento dei giovani di cui all’art. 2b.
[5] Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.