Art. 2b Regolamento della formazione professionale e continua - 1° luglio 2014 Regolamento della formazione professionale e continua - 1° luglio 2014
Art. 2b Regolamento della formazione professionale e continua - 1° luglio 2014 · 1° luglio 2014
[4] 1 Le persone astrette all’obbligo formativo hanno diritto a beneficiare di una consulenza e di un bilancio delle competenze e ad essere accompagnate attraverso un progetto formativo individuale.
2 Il progetto formativo individuale definisce le misure d’accompagnamento, le facilitazioni che possono essere offerte per la realizzazione del progetto e lo scadenzario delle modalità e delle attività per la sua realizzazione.
3 L e misure di accompagnamento sono segnatamente
a) attività o stages d’orientamento e formativi previsti tramite accordi con scuole, aziende e enti senza scopo di lucro;
b) periodi formativi finalizzati all’apprendimento o a un miglioramento delle competenze di base necessarie per iniziare una formazione postobbligatoria di base;
c) azioni destinate a favorire il recupero o lo sviluppo dell’autonomia e delle competenze sociali della persona interessata.
4 Il progetto formativo individuale è sottoscritto dalla persona astretta all’obbligo formativo e dalle persone responsabili del servizio designato giusta l’art. 2c, che si avvalgono della collaborazione dei servizi pubblici e privati interessati.
[4] Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.