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CH-TI
Art. 2a Regolamento della formazione professionale e continua - 1° luglio 2014 Regolamento della formazione professionale e continua - 1° luglio 2014
Art. 2a Regolamento della formazione professionale e continua - 1° luglio 2014 · 1° luglio 2014
[3] 1 Fino al compimento della maggiore età tutte le persone residenti nel Cantone sono tenute all’obbligo formativo.
2 L’obbligo formativo è adempiuto se l’allievo alternativamente
a) frequenta un pretirocinio ai sensi dell’art. 3;
b) frequenta una scuola postobbligatoria pubblica o privata autorizzata;
c) ha sottoscritto un contratto di tirocinio per una formazione professionale di base a tempo pieno o in modalità duale in azienda;
d) svolge un corso o un periodo dedicato allo studio di una lingua seconda;
e) ha sottoscritto un progetto formativo individuale ai sensi dell’art. 2b.
[3] Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.