Legislator Giurisprudenza & Legislazione
416.110 CH-TI

Art. 2a Regolamento della formazione professionale e continua - 1° luglio 2014 Regolamento della formazione professionale e continua - 1° luglio 2014

Apri la fonte ufficiale Atto completo (131 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 2a Regolamento della formazione professionale e continua - 1° luglio 2014 · 1° luglio 2014

[3] 1 Fino al compimento della maggiore età tutte le persone residenti nel Cantone sono tenute all’obbligo formativo.

2 L’obbligo formativo è adempiuto se l’allievo alternativamente

a) frequenta un pretirocinio ai sensi dell’art. 3;

b) frequenta una scuola postobbligatoria pubblica o privata autorizzata;

c) ha sottoscritto un contratto di tirocinio per una formazione professionale di base a tempo pieno o in modalità duale in azienda;

d) svolge un corso o un periodo dedicato allo studio di una lingua seconda;

e) ha sottoscritto un progetto formativo individuale ai sensi dell’art. 2b.

[3] Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 172.

← Art. 2 Regolamento della formazione professionale e continua - 1° luglio 2014 Regolamento della formazione professionale e continua - 1° luglio 2014 Art. 2b Regolamento della formazione professionale e continua - 1° luglio 2014 →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →