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Art. 116 Regolamento della formazione professionale e continua - 1° luglio 2014 Regolamento della formazione professionale e continua - 1° luglio 2014

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Art. 116 Regolamento della formazione professionale e continua - 1° luglio 2014 · 1° luglio 2014

1 Il riversamento dei contributi federali è effettuato all’aliquota massima del 50% delle spese o delle uscite considerate computabili di cui all’art. 107 del presente regolamento.

2 La quota del contributo federale sulle spese di gestione per i corsi interaziendali è interamente incamerata dal Cantone.

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