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Art. 2 Lorform Legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform)

Lorform
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Art. 2 Lorform

Il Cantone promuove

a) l’informazione e l’orientamento sulle professioni e sugli studi;

b) la formazione professionale e continua;

c) le condizioni che facilitano la mobilità professionale;

d) l’attuazione di esperienze innovative nella formazione professionale, segnatamente con

1. l’insegnamento modulare o per unità capitalizzabili,

2. l’insegnamento a distanza;

e) il conseguimento di titoli di studio equipollenti attraverso percorsi di formazione e sistemi di qualificazione alternativi.

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