Art. 39 Regolamento delle scuole professionali - 1° luglio 2015 Regolamento delle scuole professionali - 1° luglio 2015
Art. 39 Regolamento delle scuole professionali - 1° luglio 2015 · 1° luglio 2015
1 La Divisione, sulla base del preavviso della direzione di istituto, decide la riduzione della durata dei contratti di tirocinio, sentito la sezione di formazione di riferimento. A tale fine è analizzato il dossier del candidato e, se necessario, è prescritto il superamento di esami integrativi. [35]
2 La Divisione decide, sulla base del preavviso della direzione di istituto, anche sul passaggio da una scuola a tempo pieno a una con pratica professionale in azienda, dopo avere esaminato la specifica situazione scolastica o professionale della persona in formazione.
3 La direzione di istituto decide sull’ammissione dal secondo anno nelle scuole professionali a tempo pieno, compresi eventuali cambiamenti di percorso formativo.
[35] Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.