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Art. 2 Regolamento delle scuole professionali - 1° luglio 2015 Regolamento delle scuole professionali - 1° luglio 2015

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Art. 2 Regolamento delle scuole professionali - 1° luglio 2015 · 1° luglio 2015

1 Le scuole professionali del Cantone sono di regola riunite in centri professionali.

2 Ogni centro professionale costituisce un istituto scolastico giusta l’art. 24 della legge della scuola del 1. febbraio 1990; ad esso fanno riferimento le relative scuole affiliate.

3 I centri professionali del Cantone sono di tipo tecnico, agrario, artistico, commerciale e sociosanitario.

4 Le scuole professionali che non sono affiliate ai centri professionali costituiscono un singolo istituto scolastico; sono tali

a) l’Istituto della transizione e del sostegno (ITS);

b) la Scuola specializzata superiore alberghiera e del turismo (SSSAT);

c) la Scuola specializzata superiore di economia (SSSE);

d) l’Istituto della formazione continua (IFC). [4]

[4] Cpv. modificato dal R 17.2.2016; in vigore dal 19.2.2016 - BU 2016, 88.

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