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Art. 2 Legge sulle scuole professionali Legge sulle scuole professionali

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Art. 2 Legge sulle scuole professionali

[5] 1 Le scuole professionali si suddividono in

a) scuole professionali di base, di grado secondario II, successive all’obbligo scolastico;

b) scuole specializzate superiori, di grado terziario non universitario, successive alla formazione professionale di base o alla maturità professionale o assimilabili.

2 Il Consiglio di Stato riunisce scuole o sezioni di contenuto affine, anche di grado diverso, in istituti scolastici unici, denominati centri professionali, per una gestione più razionale.

3 A dipendenza del numero e della provenienza degli allievi e della loro diversificazione professionale, il Consiglio di Stato può organizzare le scuole di grado secondario in sedi regionali.

[5] Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore con l’anno scolastico 2009/2010 - BU 2009, 241.

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